Le dotazioni di sicurezza (Italia)

NORMATIVA ITALIA
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva.
Gazzetta ufficiale IT: Articolo V (articolo 54)

SENZA ALCUN LIMITE EMTRO 50 MIGLIA ENTRO 12 MIGLIA ENTRO 5 MIGLIA ENTRO 3 MIGLIA ENTRO 1 MIGLIO ENTRO 350 MT IN ACQUE INTERNE
 
A) Dotazioni di sicurezza per le unità  da diporto (con o senza marcatura CE)
 
 
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)
           
 
Zattera Coastal (per tutte le persone a bordo, in vigore dal 01/01/2010)    
         
 
Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
 
 
Salvagente anulare con cima
 
 
Boetta luminosa
       
 
Boetta fumogena
     
 
Bussola e tabelle di deviazione (a)
         
 
Orologio
           
 
Barometro
           
 
Binocolo
           
 
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione
           
 
Strumenti da carteggio
           
 
Fuochi a mano a luce rossa
     
 
Razzi a paracadute a luce rossa
       
 
Cassetta di pronto soccorso (b)
           
 
Fanali regolamentari (c)
     
 
Apparecchi di segnalazione sonora (d)
     
 
Strumento di radioposizionamento (Loran, GPS)
           
 
Apparato VHF
         
 
Riflettore radar
           
 
EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)
             
 
 
B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità  senza marcatura CE
 
 
Pompa o altro mezzo di esaurimento
   
 
Mezzi antincendio - Estintori (e)
   
 

Note:

  1. Le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto
  2. Secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28 maggio 1988
  3. Nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca
  4. Per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile)
  5. I natanti indipendentemente dalla categoria del motore, devono vere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lettera A) della tabella annessa al D.M 232/1994

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