Guida al Charter: come scegliere la formula giusta


In questa sezione:
- SCEGLIERE LA FORMULA DI NOLEGGIO GIUSTA
- LA BARCA SENZA SKIPPER (LOCAZIONE - BAREBOAT)
- LA BARCA CON SKIPPER O EQUIPAGGIO
- LA CROCIERA IN FLOTTIGLIA
- GLI IMBARCHI SINGOLI
- LA CROCIERA SCUOLA
- LUXURY YACHT
- NOLEGGIO DA PRIVATI

SCEGLIERE LA FORMULA DI NOLEGGIO GIUSTA
Affittare la barca e condurla da soli oppure con uno skipper, approffittarne per imparare o cercare un imbarco singolo, serviti come al Grand Hotel o per una crociera sportiva. La barca è tra i mezzi più idonei a trascorrere una vacanza immersi nella natura,una sorta di casetta galleggiante che consente di muoversi da un punto all'altro in piena libertà. Provare questa esperienza piacevole senza e­sere proprietari di uno yacht oggi è una realtà molto facile da ottenere. Le possibilità offerte dal mercato sono molto ampie e non c'è quasi nulla che le agenzie specializzate non siano in grado di organizzare, sia per chi è a corto di esperienza marinaresca, sia per chi è un provetto navigatore. Ecco quali sono le possibilità. Si può locare solo la barca (i professionisti lo chiamano "bareboat") e condurla personalmente, oppure richiedere la presenza a bordo di uno skipper solo o coadiuvato da un marinaio e/o una hostess. Si può prendere parte a una crociera in flottiglia o prenotare un posto singolo o una cabina a bordo di una imbarcazione che naviga con un proprio equipaggio. Infine esistono crociere-scuola di vela d'altura, per imparare ci si può iscrivere individualmente o in gruppo. Prima di firmare alcun tipo di contratto bisogna assicurarsi che si tratti di un’agenzia di provata esperienza perché anche qui non mancano i truffatori.

LA BARCA SENZA SKIPPER (LOCAZIONE - BAREBOAT).
E’ la formula adatta chi ha sufficiente esperienza di navigazione ed è in grado di formare autonomamente, con la famiglia o con gli amici, un proprio equipaggio. Si tratta di una scelta di libertà, che non deve andare a discapito della sicurezza. Consigliamo, quindi, di imbarcarsi in questa avventura solo a chi si è già cimentato nel ruolo di skipper e di scegliere per le prime volte un itinerario non troppo impegnativo. Infatti, se nelle uscite domenicali con gli amici, in acque del tutto familiari, è facile essere buoni comandanti, il compito può diventare ben più arduo in una zona sconosciuta, magari con condizioni meteo avverse e un equipaggio di dilettanti, se non di neofiti. Non dimentichiamo, infatti, che un colpo di vento, una rottura improvvisa, ma anche la semplice tensione dovuta alla responsabilità del comando possono rischiare di guastare una vacanza. In molti casi la presenza di uno skipper professionista, anziché costituire un ostacolo alla privacy del gruppo, può garantire maggiore tranquillità e un'atmosfera più rilassata a bordo.
Va sottolineato, tra l'altro, che nel caso di contratto di locazione il "conduttore", o locatario (colui che loca la barca) è a tutti gli effetti responsabile della barca nei confronti della società armatrice e dell'agenzia di noleggio, che a loro volta sono tenute ad informarsi sulle competenze di chi è delegato al comando e a richiederne la pa­tente nautica, in tutti i paesi tranne che in Francia, dove il noleggio è libero. Tutte le imbarcazioni disponibi­li sul mercato possono essere locate senza skipper, fanno eccezione modelli di particolare pregio o lunghezza che ven­gono noleggiate solo con skipper e/o equipaggio.

LA BARCA CON SKIPPER O EQUIPAGGIO.

Adatta soprattutto a chi ha poca o nessuna pratica nella conduzione della barca ma anche a chi vuole godersi la vacanza senza preoccuparsi di manovre in porto, di ancoraggi o navigazioni lunghe e noiose al timone. La scelta è flessibile. Si può imbarcare uno skipper o un marinaio per il tempo necessario a prendere confidenza con la barca o per tutta la durata della crociera. Lo skipper (costo di circa 130/200 euro al giorno) è un professionista, si assumerà la responsabilità tecnica delle manovre e della navigazione consiglierà la rotta migliore e i buoni ancoraggi. Sulle barche di grandi dimensioni è possibile partire con un equipaggio completo formato da skipper e marinaio. L'equipaggio dovrà essere alloggiato in una cabina separata dagli altri ospiti, nutrito e spesato del viaggio di ritorno in caso di sbarco durante la crociera. Va sottolineato, inoltre, che il noleggio con equipaggio non implica alcun servizio di cucina (salvo se specificato prima di partire), ma solamente la conduzione della barca o l'aiuto nelle manovre.

LA CROCIERA IN FLOTTIGLIA.

Questa formula particolare, ideata e praticata soprattutto dagli anglosassoni, prevede il noleggio di singole imbarcazioni di medio-piccole dimensioni che navighino su un itinerario prestabilito. Perfetta per chi affronta per la prima volta il ruolo di skipper, per le famiglie con bambini o per gruppi di amici, rappresenta un ottimo compromesso tra indipendenza e sicurezza. Su una barca appoggio è presente un equipaggio professionista che supporta la flotta nelle manovre ed è pronto ad intervenire via radio o diretta­mente in caso di emergenza, mentre a terra svolge funzioni di animazione del gruppo. Ciascuna barca è libera di navigare a vista delle altre o per conto proprio, scegliendo autonomamente i tempi e i luoghi delle eventuali soste, per ricongiungersi a sera con il resto della flotta. Ma ci si può anche accordare per avere sino a due giorni di autonomia, restando in contatto con la radio VHF. Questo tipo di crociera è proposta dalla società di noleggio o organizzata ad hoc su richiesta dei clienti con un numero variabile di barche (solitamente non più di dodici)

GLI IMBARCHI SINGOLI.

Una rivisitazione del tutto italiana della crociera in flottiglia prevede un numero limitato di cabinati, da due a quattro, condotto ciascuno da uno skipper lungo un itinerario prestabilito con iscrizioni individuali dei croceristi o di una singola cabina a due o tre posti. In questo caso sono am­messe anche persone senza alcuna esperienza di navigazione, ma tutte le mansioni a bordo sono comunque assegnate a rotazione. Per chi desidera conoscere nuove persone e non teme di dover dividere con loro i limitati spazi di una barca, può rispondere anche ai piccoli annunci presenti nella sezione "Imbarchi/Mercatino" di NAVIS.IT.

LA CROCIERA SCUOLA.

E' senz'altro il modo migliore per imparare. Sotto la guida di uno skipper-istruttore si sperimentano direttamente le situazioni tipiche della navigazione d'altura, alternandosi in tutti i ruoli di bordo, per raggiungere l'esperienza necessaria a condurre autonomamente una barca. Ad organizzare questo tipo di crociera sono soprattutto le scuole di vela, ma anche singoli skipper professionisti, che mettono a disposizione degli allievi­clienti la loro barca e la loro vasta esperienza. Può trattarsi di brevi itinerari costieri, ma anche di lunghe traversate oceaniche (sono ormai parecchie le barche che lavorano d'estate nel Mediterraneo e d'inverno ai Carabi e offrono imbarchi anche per le tappe di trasferimento). Ci si può iscrivere individualmente o in gruppo; in alcuni casi è richiesta una certa preparazione, ma in altri sono bene accetti anche i neofiti. Il consiglio in questi casi è di assicurarsi che lo skipper sia una persona di provata esperienza richiedendo anche un curriculum, perché, anche in questo campo, non mancano gli improvvisatori.

LUXURY YACHT.
E' un'alternativa più costosa rispetto al semplice noleggio, ma decisamente più comoda. Stiamo parlando di yacht superaccessoriati e di grandi dimensioni o d'epoca, dotati di ogni confort. Si tratta di barche dai 18 metri in su dove si è coccolati e sollevati da qualsiasi incombenza a bordo. Le zone di navigazione privilegiate dal charter di lusso, oltre il Mediterraneo e i Carabi, sono tutti i luoghi esotici come le isole del Pacifico dove è più difficile noleggiare una bareboat. Nel caso si prenoti solo una cabina, meglio assicurarsi che la disposizione degli interni consenta una buona privacy, richiedendo all'agenzia la pianta e le foto della barca. Un altro aspetto importante da chiarire al momento della stipula del contratto è il ruolo dell'equipaggio, cioè quali saranno precisamente le sue mansioni. Salvo particolari accordi (o quando è prevista la pensione completa a bordo) l'equipaggio è a carico dei clienti, sia per la cambusa sia per gli eventuali pasti a terra. Stessa consuetudine vige nor­malmente per i carburante e le tasse portuali. L'equipaggio sulle barche più grandi può avere un numero di compo­nenti uguale o superiore a quello dei passeggeri ed è alloggiato in locali separati. Il compito dei marinai e delle hostess è di occuparsi della navigazione, della cucina, del servizio dei pasti e dell'orga­nizzazione complessiva. In questi casi gli yacht sono veri e propri alberghi di lusso galleggianti.

NOLEGGIO DA PRIVATI
Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” dà la possibilità di noleggiare la propria imbarcazione per recuperare in qualche modo il costo aggiuntivo derivante dalla nuova tassa di possesso, per questo il limite inferiore dei 10 metri.

In pratica ecco cosa viene definito come noleggio tra privati:

1. Gli armatori possono dare a noleggio occasionalmente (non ho capito in cosa mi si sostanzia l’occasionalità) imbarcazioni sopra i dieci metri di lunghezza, anche con leasing in corso.

2. La conduzione durante il noleggio potrà essere esercitata dallo stesso armatore dell’imbarcazione o da persona da lui designata, con solo obbligo di patente nautica per le imbarcazioni (10,01-24 m) e di titolo professionale per le navi da diporto (quelle maggiori di 24 m).

3. Il noleggio va preventivamente e obbligatoriamente comunicato all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto. In caso si impieghi del personale, va effettuata anche una comunicazione all’INPS e all’INAIL.

4. I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.

Questo è il testo integrale della legge:

Articolo 59-ter. (Semplificazione nella navigazione da diporto).

1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III, dopo l’articolo 49 è aggiunto il seguente: «Art. 49-bis. – (Noleggio occasionale). – 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità.

2. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica 134 di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l’effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2. L’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito 135 delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime».

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